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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27129 – Domandare di ricostituzione ex art. 15 contratto integrativo comparto Ministeri 1998/2001

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27129 Pubblico Impiego - Aspettativa - Ripresa del servizio - Dimissioni - Domandare di ricostituzione ex art. 15 contratto integrativo comparto Ministeri 1998/2001 Rilevato che 1. con sentenza n. 26/2016 la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della decisione del Tribunale di Oristano, accoglieva la domanda [...]

INPS – Messaggio 14 settembre 2022, n. 3371 – Integrazione gestionale TFS e Posizione Assicurativa. Gestione degli eventi con accredito figurativo

INPS - Messaggio 14 settembre 2022, n. 3371 Integrazione gestionale TFS e Posizione Assicurativa. Gestione degli eventi con accredito figurativo 1. Premessa Con il messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019 è stato avviato il processo di telematizzazione della gestione del trattamento di fine servizio (TFS) per l’acquisizione, da parte delle Amministrazioni iscritte all’Istituto ai [...]

INAIL – Circolare 13 settembre 2022, n. 34 – Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili

INAIL - Circolare 13 settembre 2022, n. 34 Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili. Quadro Normativo - Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito". [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2022, n. 27132 – In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione è insufficiente un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza

In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2022, n. 27130 – La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto, ai sensi dell’art. 653, cod. proc. pen., tale efficacia opera solo quando l’accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o alla mancata rilevanza penale dell’illecito

La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è "perché il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653, cod. proc. pen., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2022, n. 26683 – In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l’anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l’illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore. L’inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza

In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore. L'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26394 – Il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo al limite temporale, alla sussistenza di ragioni oggettive e alla riferibilità alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato, elementi che avrebbero dovuto risultare dai singoli contratti e il cui onere della prova grava sul datore di lavoro

Il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo al limite temporale, alla sussistenza di ragioni oggettive e alla riferibilità alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato, elementi che avrebbero dovuto risultare dai singoli contratti e il cui onere della prova grava sul datore di lavoro.

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