lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26393 – Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un’analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26324 – Per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta

Per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2022, n. 26407 – Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2022, n. 26399 – Il vizio di violazione o falsa applicazione di ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma

Il vizio di violazione o falsa applicazione di ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla "lettura" della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26320 – La totale adesione della sentenza alla consulenza d’ufficio è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione

La totale adesione della sentenza alla consulenza d'ufficio è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione. La deroga stabilita dall'art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all'intero anno solare ("di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare") non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva

Esonero per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette – Articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – INPS – Circolare 07 settembre 2022, n. 99

INPS - Circolare 07 settembre 2022, n. 99 Articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma [...]

INAIL – Nota 06 settembre 2022, n. 8159 – Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione

INAIL - Nota 06 settembre 2022, n. 8159 Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione Con [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Torna in cima