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INPS – Messaggio 28 aprile 2022, n. 1800 – Disciplina dei rapporti tra le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e l’assegno agli operatori in servizio civile universale

INPS - Messaggio 28 aprile 2022, n. 1800 Disciplina dei rapporti tra le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e l’assegno agli operatori in servizio civile universale Con la circolare n. 142 del 2015 l’Istituto ha disciplinato, tra l’altro, i rapporti intercorrenti tra la prestazione di disoccupazione NASpI e le somme percepite dai volontari del [...]

Nuove causali CIGO, crisi di mercato e materie prime conseguenti a crisi ucraina e caro energia – MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 27 aprile 2022

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 27 aprile 2022 Nuove causali CIGO, crisi di mercato e materie prime conseguenti a crisi ucraina e caro energia Con il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2022, n. 13065 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2022, n. 13186 – In materia di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica anche nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, purché quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza, mediante l’immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell’avvenuto trasferimento

In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2022, n. 13185 – I contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), e dell’art. 40 CCNL 6.7.2006, esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo che in concreto risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione

I contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), e dell'art. 40 CCNL 6.7.2006, esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo che in concreto risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 22 aprile 2022, n. 3108 – Il picchettaggio è definibile come un complesso di comportamenti materiali di diversa natura, aventi come carattere comune la tendenza a rafforzare la partecipazione, la riuscita, l’efficacia di uno sciopero e più specificamente, con riferimento all’elemento teleologico della condotta ed ai soggetti cui si rivolge l’azione dei picchetti, si è detto che «sotto la nozione di picchettaggio si ricomprendono tutte quelle attività e quei metodi posti in essere dagli scioperanti per indurre i lavoratori dissenzienti a non accedere nei luoghi di lavoro per fornire la prestazione lavorativa»

Il picchettaggio è definibile come un complesso di comportamenti materiali di diversa natura, aventi come carattere comune la tendenza a rafforzare la partecipazione, la riuscita, l’efficacia di uno sciopero e più specificamente, con riferimento all’elemento teleologico della condotta ed ai soggetti cui si rivolge l’azione dei picchetti, si è detto che «sotto la nozione di picchettaggio si ricomprendono tutte quelle attività e quei metodi posti in essere dagli scioperanti per indurre i lavoratori dissenzienti a non accedere nei luoghi di lavoro per fornire la prestazione lavorativa»

TRIBUNALE DI MILANO – Sentenza 20 aprile 2022, n. 1018 – Rider – Natura del rapporto di lavoro – Indici di subordinazione

TRIBUNALE DI MILANO - Sentenza 20 aprile 2022, n. 1018 Rider - Natura del rapporto di lavoro - Indici di subordinazione - Sussistenza - Facoltà di rifiutare la singola prestazione - Incompatibilità rispetto alla subordinazione - Esclusione Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l’attore ha evocato in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2022, n. 13064 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

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