lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2022, n. 6796 – La ratio giustificativa alla base del divieto di cui all’art. 7 della l. n. 300/1970 osta alla possibilità per il datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove o diverse rispetto a quelle inizialmente contestate, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7, della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpat

La ratio giustificativa alla base del divieto di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970 osta alla possibilità per il datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove o diverse rispetto a quelle inizialmente contestate, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7, della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpat

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247 – Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 1240 – Sospensione dell’attività di servizio per inadempienza dell’obbligo vaccinale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 1240 Emergenza Covid-19 - Obbligo vaccinale - Sospensione dell’attività di servizio - Privazione integrale del trattamento retributivo. Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6744 – L’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6664 – L’art. 2113 uc. cc. consente in sede protetta le rinunce ma non gli atti regolativi in contrasto con norme imperative; in sede conciliativa si può rinunciare a diritti già maturati ma non si possono concordare regolazioni dei rapporti contrarie alle norme imperative

L'art. 2113 uc. cc. consente in sede protetta le rinunce ma non gli atti regolativi in contrasto con norme imperative; in sede conciliativa si può rinunciare a diritti già maturati ma non si possono concordare regolazioni dei rapporti contrarie alle norme imperative

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6893 – La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua anche delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti

La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua anche delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6711 – In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni – ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti – ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni - ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti - ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

INAIL – Circolare 02 marzo 2022, n. 13 – Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2022

INAIL - Circolare 02 marzo 2022, n. 13 Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2022 Quadro normativo - Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398: "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani [...]

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