TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 1240

Emergenza Covid-19 – Obbligo vaccinale – Sospensione dell’attività di servizio – Privazione integrale del trattamento retributivo.

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster – tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 02/02/2022 n. 724, nei sensi indicati.

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6 maggio 2022.

Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

a) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 maggio 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.