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MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI – Comunicato 11 febbraio 2022 – Covid-19: 22 febbraio 2022 termine per la domanda di sgravi contributivi per le aziende amatoriali

MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI - Comunicato 11 febbraio 2022 Covid-19: 22 febbraio 2022 termine per la domanda di sgravi contributivi per le aziende amatoriali Il beneficio si può richiedere per i lavoratori imbarcati tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2021. A seguito della crisi pandemica da Covid-19 le imprese armatoriali possono [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3967 – Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato alle prestazioni di natura intellettuale, che mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto – con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici – dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato alle prestazioni di natura intellettuale, che mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici - dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3824 – In base all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo

In base all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo

INPS – Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688 – Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione

INPS - Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688 Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione 1. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo [...]

INPS – Circolare 11 febbraio 2022, n. 25 – Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2022. Nuove aliquote contributive

INPS - Circolare 11 febbraio 2022, n. 25 Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2022. Nuove aliquote contributive SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei [...]

INPGI – Circolare 11 febbraio 2022, n. 4 – Sospensione temporanea degli effetti della delibera Inpgi n. 27/2021, istitutiva del contributo aggiuntivo dell’1% a carico dei giornalisti ed effetti derivanti dall’istituzione dell’Assegno Unico Universale di cui al D.lgs. 21/12/2021, n. 230

INPGI - Circolare 11 febbraio 2022, n. 4 1. Sospensione temporanea degli effetti della delibera Inpgi n. 27/2021, istitutiva del contributo aggiuntivo dell’1% a carico dei giornalisti; 2. Effetti derivanti dall’istituzione dell’Assegno Unico Universale di cui al D.lgs. 21/12/2021, n. 230; 1) Sospensione temporanea degli effetti della delibera Inpgi n. 27/2021, istitutiva del contributo aggiuntivo [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2022, n. 2014 – I requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall’art. 24 della legge n. 223 del 1991 ai fini dell’applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi dovessero essere riferiti all’unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese. Si è ritenuto possibile concepire un’impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che “presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo

I requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 ai fini dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi dovessero essere riferiti all'unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese. Si è ritenuto possibile concepire un'impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che "presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4404 – In caso di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede

In caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede

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