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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2021, n. 24082 – In tema di irrogazione di sanzioni amministrative, l’applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell’emissione del provvedimento

in tema di irrogazione di sanzioni amministrative, l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 settembre 2021, n. 23890 – Ai fini dell’accertamento del vincolo della subordinazione, soprattutto con riguardo alla figura del lavoratore nella attività redazionale è decisivo il suo pieno inserimento nella attività stessa, con utilizzazione degli strumenti di lavoro -computer e cellulari- forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazioni o rubriche fisse, nonché l’assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive

Ai fini dell'accertamento del vincolo della subordinazione, soprattutto con riguardo alla figura del lavoratore nella attività redazionale è decisivo il suo pieno inserimento nella attività stessa, con utilizzazione degli strumenti di lavoro -computer e cellulari- forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazioni o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23897 – In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici

In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 settembre 2021, n. 23821 – Non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

Non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Decreto 02 settembre 2021, n. 4531 – La mancata esibizione della certificazione verde (green pass) è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

La mancata esibizione della certificazione verde (green pass) è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

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