CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23897

Inps – Avviso di addebito – Contribuzione previdenziale – Società a capitale misto – Esonero dal pagamento – Esclusione

Rilevato che

Con sentenza del 2.6.14, la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione della A. ad avviso di addebito INPS relativo a contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e mobilità, ritenendo non applicabile alle società a capitale misto l’esonero – previsto ex art. 3 d.lgs. 869/47 (come sostituito dall’art. 4 legge 270/88) per le imprese industriali degli enti pubblici.

Avverso tale sentenza ricorre l’A. per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’INPS con controricorso.

Considerato che

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione dell’art. 3 del d.lgs. 869/47, 2 legge 1115/68, 1 legge 164/75, 16 legge 223/91, 22 legge 142/90 e 2093 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che la società era qualificabile come impresa industriale di un ente pubblico in ragione della partecipazione azionaria maggioritaria di controllo del Comune di Genova.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 14 della legge 223/91, per avere la sentenza impugnata trascurato l’indicata equiparazione anche ai fini del contributo di mobilità.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 14847 del 24/06/2009, Rv. 608826 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5816 del 10/03/2010, Rv. 624935 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20818 del 11/09/2013, Rv. 627946 – 01; n. 8591 del 03/04/2017, Rv. 643749 – 01), in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico.

É stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici focali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico (Cass. n. 20818 del 2013, Cass. 27513 del 2013).

Le considerazioni sin qui svolte impongono di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.