lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 settembre 2019, n. 23789 – In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore

INPS – Circolare 25 settembre 2019, n. 128 – Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata. Articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

INPS - Circolare 25 settembre 2019, n. 128 Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata. Articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 SOMMARIO: Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari prevedendo l’iscrizione [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 settembre 2019, n. C-544/18 – La donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 19 settembre 2019, n. C-544/18 Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Attività autonoma - Cittadina dell’Unione europea che ha cessato di esercitare la sua attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto - [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 settembre 2019, n. C-64/18, C-140/18, C-146/18 e C-148/18 – Per il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi l’articolo 56 TFUE osta ad una normativa nazionale che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi al conseguimento di autorizzazioni amministrative e alla conservazione della documentazione salariale, l’irrogazione di ammende che nono possono essere inferiore ad un importo predefinito, la mancanza del cumulo e prevedano una pena detentiva in caso di mancato pagamento

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 12 settembre 2019, n. C-64/18, C-140/18, C-146/18 e C-148/18 Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Conservazione e traduzione della documentazione salariale - Permesso di lavoro - Sanzioni - Proporzionalità - Ammende di importo minimo predefinito - Cumulo - Assenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 settembre 2019, n. 23796 – In seguito alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998) e fino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla legge n. 230/1962, con l’unica esclusione costituita dall’art. 2 legge cit.

In seguito alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998) e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla legge n. 230/1962, con l'unica esclusione costituita dall'art. 2 legge cit.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 settembre 2019, n. 22928 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto – In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati, che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico

Licenziamento per superamento del periodo di comporto - In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati, che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23794 – Gli obblighi gravanti sulle imprese subentranti nella gestione dell’appalto nei confronti dei dipendenti delle aziende cessate possono avere solo fonte in disposizioni contrattuali, collettive e non, e che la parte che invoca l’applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l’estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata un’adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita

Gli obblighi gravanti sulle imprese subentranti nella gestione dell'appalto nei confronti dei dipendenti delle aziende cessate possono avere solo fonte in disposizioni contrattuali, collettive e non, e che la parte che invoca l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata un'adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 settembre 2019, n. 23296 – La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme e che sia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore abbia l’onere di impugnare nei termini di cui all’art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi

La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme e che sia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore abbia l'onere di impugnare nei termini di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi

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