lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 settembre 2019, n. 23583 – Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. Per accordare la tutela che l’ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso

Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. Per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 settembre 2019, n. 23517 – In tema di criteri per la determinazione del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall’I.N.A.I.L. per l’erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell’azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale, assuma di essere tenuto ai versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall’Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi.

In tema di criteri per la determinazione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall'I.N.A.I.L. per l'erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell'azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale, assuma di essere tenuto ai versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall'Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2019, n. 23574 – In tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza e si concretizzi una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto

In tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che l’inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza e si concretizzi una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 settembre 2019, n. 23445 – Riconosciemento della natura subordinata del contratto di collaborazione ed onere di specifica contestazione dei fatti allegati dall’attore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 settembre 2019, n. 23445 Collaborazione - Natura subordinata - Differenze retributive Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 22.3.2017, la Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di X.K.S. volta al riconoscimento della natura subordinata [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 18694 depositata il 11 luglio 2019 – Insussistenza del diritto all’estensione dell’indennità di maneggio bagagli prevista per il personale addetto al trasporto extraurbano anche agli altri dipendenti, autisti ed amministrativi, impiegati nel trasporto locale

Insussistenza del diritto all'estensione dell'indennità di maneggio bagagli prevista per il personale addetto al trasporto extraurbano anche agli altri dipendenti, autisti ed amministrativi, impiegati nel trasporto locale

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20206 depositata il 25 luglio 2019 – Il datore di lavoro è obbligato a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale che non è limitato alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore

Il datore di lavoro è obbligato a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale che non è limitato alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore

Corte di Cassazione sentenza n. 20207 depositata il 25 luglio 2019 – La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore

la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore

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