CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2019, n. 23574
Contratto di formazione e lavoro – Obblighi di formazione – Sottoscrizione del contratto di formazione – Progetto di formazione
Rilevato che
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino che aveva rigettato la domanda proposta da S. P. nei confronti della società De M. A. s.p.a. tesa ad ottenere l’accertamento, in relazione al contratto di formazione e lavoro intercorso tra le parti dal 2 marzo 2004 al 1 marzo 2006, del grave inadempimento agli obblighi di formazione, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 marzo 2004, l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 1 marzo 2006 e la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della De M. A. al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegra con accessori oltre che alla restituzione delle somme indebitamente trattenute (€ 1049,72 oltre accessori) per ferie godute ma non ancora maturate.
2. Il giudice di appello ha rilevato in primo luogo che il contratto di formazione e lavoro deve essere redatto in forma scritta e che si perfeziona con il consenso prestato dalle parti. Ha osservato che la consegna del progetto di formazione non è elemento rilevante ai fini della conclusione del contratto e della sua, eventuale, conversione. Ha poi accertato che dalla documentazione versata in atti emergeva che il lavoratore aveva sottoscritto il contratto di formazione ed aveva altresì apposto una firma per ricevuta di copia del progetto di formazione. Ha rilevato inoltre che era stato depositato in atti l’attestato di avvenuta formazione, inviato con raccomandata a.r. al lavoratore, la scheda di addestramento ed i moduli di rilevazione recanti la firma del lavoratore. Quanto alla difformità tra gli obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto di lavoro, la Corte territoriale ha ritenuto che si tratta di un inadempimento che non è sanzionabile con la conversione del rapporto nel casso in cui non risulti compromessa la funzione del contratto, che è quella di favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e l’inserimento nell’organizzazione aziendale funzionale all’accesso nel mondo del lavoro. Ha quindi verificato che, in concreto, il lavoratore che ne era onerato, non aveva provato i fatti posti a fondamento della domanda proposta ed ha ritenuto inammissibile la richiesta di sentire un teste che non era stato mai prima indicato. Confermata quindi la legittimità del contratto intercorso tra le parti la Corte di appello ha, conseguentemente, ritenuto che la comunicazione della cessazione del contratto non poteva essere qualificata come licenziamento.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S. P. affidato a due motivi. Resiste con controricorso la De M. A. s.p.a..
Considerato che
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 2 della legge n. 451 del 1994 di conversione del d.l. n. 299 del 1994 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione alla prova della mancanza di formazione lavorativa. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, al pari del primo giudice, non avrebbe tenuto conto della mancata applicazione dell’art. 16 comma 2 della legge n. 541 del 1994 e del grave inadempimento agli obblighi formativi.
5. La censura infondata.
5.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza e si concretizzi una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto. In tale ultima ipotesi è demandata al giudice di merito la valutazione, in base ai principi generali, della gravità dell’inadempimento e la trasformazione è dovuta ove si accerti una inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (cfr. Cass. del 26/01/2015 n. 1324). Lo scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. E’ consentito al datore di lavoro l’uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell’impresa. Tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. 08/01/2003 n. 82). Ne segue che, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza e l’inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. 14/08/2004 n. 15878).
5.2. A tali principi si è attenuta la Corte d’appello, la quale ha dato atto delle modalità di compimento dell’attività di formazione e ha valutato che le circostanze riferite dai testi, che come riporta lo stesso ricorrente avevano dato atto di affiancamenti protratti e ripetuti con colleghi più esperti, erano idonee a realizzare la finalità formativa. Si tratta di valutazione dei fatti riferiti dai testi escussi in giudizio dei quali il ricorrente propone una lettura diversa e a sé più favorevole che, tuttavia, non si riverbera in una errata sussunzione della fattispecie e richiede un’indagine sui fatti che è preclusa nel giudizio di legittimità a meno che non si concreti in un omesso esame di fatto decisivo.
6. Tale censura è formulata nel secondo motivo di ricorso laddove l’odierno ricorrente deduce che la Corte di merito sia incorsa nella violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ. per avere con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ritenuto congrua la valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso che la divergenza degli obblighi di formazione determini un inadempimento sanzionabile con la conversione. Sostiene il ricorrente che non sarebbe stata raggiunta la prova di un vero programma formativo e degli obiettivi in esso previsti e che gli affiancamenti sporadici a colleghi, anch’essi in formazione, non poteva essere ritenuta tale.
7. La censura, tuttavia, è inammissibile.
7.1. Alla presente fattispecie trova applicazione l’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, e, perciò, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, né di contraddittorietà della stessa. I provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., ma tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile). In tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (cfr. Cass. 25/09/2018 n. 22598 e 12/10/2017 n. 23940). Come ricordato da questa Corte(cfr. Cass. Sez.U. 07/04/2014 n. 8053) la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione vizi nella specie insussistenti. Per altro aspetto, poi, è denunciabile l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) ma non è certamente prospettabile il vizio in questione nel caso, come quello in esame, in cui si pretenda una rivisitazione del materiale probatorio, pure esaminato dal giudice di merito, in una prospettiva diversa rispetto a quella adottata e più favorevole alla tesi del ricorrente.
8. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R.
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