CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2019, n. 19033
Contratto di formazione e lavoro – Illegittimità – Inadempimento degli obblighi di formazione – Conversione a tempo indeterminato
Rilevato
che con sentenza del 4 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Palermo conferma la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava la domanda proposta da A. P. nei confronti della R. S. S.p.A. (già SE.RI.T. Sicilia S.p.A.) e dell’INPS avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del contratto di formazione e lavoro stipulato con la Società per il periodo 25.3.2002/22.3.2004 con conversione a tempo indeterminato del rapporto, ordine di riammissione in servizio e condanna della Società al risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inconfigurabile la risoluzione per mutuo consenso dell’instaurato rapporto secondo la prospettazione della Società, ma comunque infondata la pretesa della P. per essere quel rapporto corrispondente alla qualificazione attribuita ad esso dalle parti stante l’effettivo espletamento, comprovato dalla sottoscrizione da parte della P. delle relative schede, del previsto percorso formativo ;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la P., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Riscossione Sicilia S.p.A. mentre l’INPS, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;
Considerato
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 113 c.p.c. lamenta da parte della Corte territoriale l’erronea interpretazione degli obblighi contrattuali e la conseguente incongrua valutazione del loro esatto adempimento;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione anche in relazione all’art. 111, comma 6, Cost., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto l’assenza di contestazione sul punto dell’omessa attività formativa;
che, nel terzo motivo si censura l’iter logico – valutativo seguito dalla Corte territoriale in relazione all’omesso, errato o insufficiente apprezzamento delle prove definite decisive;
– che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili per non risultare conferenti rispetto alla ratio decidendi, atteso che non recano alcuna confutazione del giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla scarsa rilevanza dell’inadempimento riscontrato rispetto agli originari impegni contrattuali assunti dalla Società datrice quanto alle modalità di espletamento dell’attività formativa di cui ha, con accertamento insindacabile in questa sede, asseverato l’effettuazione in termini tali da assicurarne la funzione, giudizio che la Corte ha correttamente ritenuto di dover formulare, come ha fatto sulla base di argomentazioni che appaiono plausibili sul piano logico e giuridico, conformandosi all’orientamento di questa Corte (vedi il richiamo contenuto in motivazione a Cass. 16571/2004 e Cass. 2247/2006), secondo cui l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato solo ove rivesta una obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione , teorica e pratica, ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, ipotesi questa in cui deve essere valutata, secondo i principi generali, la gravità dell’inadempimento, potendosi giungere alla declaratoria di trasformazione del rapporto solo ove si sia verificata una inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tale per cui risulti vanificata la funzione formativa del contratto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della sola R.S. S.p.A.
controricorrente, non avendo l’INPS svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Riscossione Sicilia S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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