CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29674
Plurimi contratti a termine – Applicazione al rapporto indeterminato “ricostruito” del regime orario del primo contratto a termine – Stipula dei successivi contratti non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto – Esclusa la prova di una novazione ovvero di una risoluzione anche tacita del medesimo
Rilevato che
la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato la conversione dei plurimi contratti a termine in un unico contratto a tempo indeterminato intercorrente fra G.C. e l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata dell’Aquila (AFM s.p.a.), applicando, al rapporto “ricostruito” il regime orario del primo contratto a termine stipulato nel 2005 il quale riportava, tra le condizioni contrattuali, un regime di orario part time di 7,5 ore settimanali, là dove i successivi contratti a termine prevedevano un orario superiore di 18 ore settimanali;
la Corte territoriale, in particolare, ha ancorato la statuizione di conversione alla declaratoria di nullità del termine apposto al primo dei contratti stipulati, assumendo le condizioni contrattuali contenute in quest’ultimo quale parametro di riferimento per determinare le modalità di svolgimento del rapporto (nella specie l’orario di lavoro part time di 7,5 ore settimanali) e dichiarando che ogni doglianza nei confronti dei successivi contratti a termine rimaneva assorbita in virtù dell’accertata unicità del rapporto di lavoro in contestazione;
la cassazione della sentenza è domandata da G.C. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata dell’Aquila (AFM s.p.a.) resiste con tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”; la sentenza gravata non avrebbe valorizzato il riferimento, nella sentenza di primo grado all’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice; qualora avesse provveduto a ciò, avrebbe dovuto valutare che le parti avevano pattuito un orario contrattuale di almeno 18 ore settimanali;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; la Corte d’appello ha pronunciato basandosi su una interpretazione della volontà delle parti, senza esprimersi sulla portata del giudicato di prime cure, il quale aveva reputato fondata la domanda della lavoratrice riconoscendo la conversione del contratto e condannando l’AFM s.p.a. a riammetterla in servizio a decorrere dalla data della sentenza (9/01/2013) con contratto part time di 18 ore settimanali, secondo quanto risultante dall’ultimo contratto a termine dichiarato nullo;
col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione degli artt. 1418 – 1419 cod. civ. e dell’art. 1 D.Lgs. 368/01 – Violazione art. 2909 cod. civ.”; la Corte d’appello non avrebbe considerato che il primo giudice, dichiarando la nullità parziale di tutti i contratti a termine, aveva implicitamente ritenuto valide le altre clausole relative alle condizioni contrattuali (compresa quella sull’orario settimanale) e la reintegra avrebbe dovuto perciò avvenire alle ultime condizioni concordate dalle parti;
i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento; essi si appuntano sul contenuto della sentenza di prime cure, così come interpretato da parte ricorrente; i motivi mancano di specificità, non essendo stata prodotta, né trascritta nel ricorso per cassazione la motivazione resa dal Tribunale dell’Aquila, dal cui contenuto tutte le doglianze traggono origine;
il terzo motivo è poi in particolare inammissibile anche per contrarietà al principio di diritto espresso da questa Corte in cui si afferma che “In presenza di una pluralità di contratti a tempo determinato, qualora il primo contratto della serie sia dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione dei successivi contratti non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto, salva la prova di una novazione ovvero di una risoluzione anche tacita del medesimo, sicché, una volta accertata con sentenza passata in giudicato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ogni successiva stipulazione di contratti a termine intervenuta “medio tempore”, così come il contenzioso giudiziale pendente relativo ad essi, non può incidere su detto accertamento.” (cfr. Cass. n. 5714 del 2018);
nel parametrare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato “ricostruito” alle condizioni contrattuali del primo dei contratti dichiarati illegittimi, al fine della verifica della corretta esecuzione dell’ordine di reintegra, la Corte territoriale ha dato attuazione al principio di diritto espresso da questa Corte, con cui si è inteso “sterilizzare” gli effetti delle statuizioni contrattuali intervenute nel corso della reiterata serie di rinnovi derivanti dal contratto originario dichiarato illegittimo, a meno che non venisse provata la novazione ovvero la risoluzione dello stesso, il che è stato espressamente escluso, nel caso in esame, dal giudice dell’appello (p. 3 sent.);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1500 a titolo di compensi professionali in favore della controricorrente, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
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