Il licenziamento disciplinare produce effetto dal giorno in cui viene avviato il relativo procedimento disciplinare
Il licenziamento disciplinare produce effetto dal giorno in cui viene avviato il relativo procedimento disciplinare
Il licenziamento disciplinare produce effetto dal giorno in cui viene avviato il relativo procedimento disciplinare
Per i licenziamenti disciplinari deve attribuirsi rilievo al momento dell'inizio della procedura di contestazione trattandosi di effetti, quelli regolati dal comma 41 dell'art. 1 della legge 92/2012, che vanno ad incidere sulla condizione del lavoratore sin da quel momento e che necessitano, pertanto, di essere noti e considerati nel contraddittorio che il procedimento instaura
Il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti
E' legittimo il licenziamento del dipendente che fruisce dei permessi ex lege 104 per il parente disabile ricoverato permanentemente in ospedale ovvero in strutture sanitarie che offrono assistenza continuativa
INAIL - Circolare n. 19 del 27 febbraio 2025 Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) - Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche [...]
INAIL - Circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, n. 20 Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale - Retribuzioni convenzionali per l’anno 2025 Quadro Normativo - Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398: “Norme in materia di tutela [...]
In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana», ha aggiunto che « la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa
Il prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale