Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3609 depositata il 12 febbraio 2025 – In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine – ancorché confermato per iscritto – dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell’art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell’illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.
In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.