lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4936 depositata il 25 febbraio 2025 – Le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello statuto dei lavori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione

Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto dei lavori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione

Legittimo il licenziamento del dipendente che attesta falsamente la sua presenza in servizio anche a mezzo strumenti informatici

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 4936 depositata il 25 febbraio 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha ribadito il principio secondo cui "La condotta oggetto di contestazione disciplinare è infatti consistita nell'aver inserito nel sistema informatico dati falsi, ossia non rispondenti al vero. Ne deriva che il dispositivo I-Pad nel [...]

INPS – Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 – Attività dei content creator – Profili previdenziali

INPS - Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 Attività dei content creator - Profili previdenziali SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i criteri generali di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali e dei conseguenti obblighi contributivi ai medesimi afferenti. INDICE [...]

Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge un’attività imprenditoriale autonoma in quanto è tenuto ad una condotta leale con gli interessi dell’azienda e deve evitare qualsiasi comportamento, anche extra-lavorativo, che ingeneri un conflitto con gli obiettivi e l’organizzazione aziendale

Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge un'attività imprenditoriale autonoma in quanto è tenuto ad una condotta leale con gli interessi dell’azienda e deve evitare qualsiasi comportamento, anche extra-lavorativo, che ingeneri un conflitto con gli obiettivi e l’organizzazione aziendale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3405 depositata il 10 febbraio 2025 – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3627 depositata il 12 febbraio 2025 – Il diritto di critica con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi “esemplificativamente superato ove si attribuiscano all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l’addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira”

Il diritto di critica con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi "esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira"

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3607 depositata il 12 febbraio 2025 – I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav.

I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav.

INPS – Messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025 – Modifica dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, uniformati a quelli previsti per l’indennità di APE sociale – Articolo 29 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro)

INPS - Messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025 Modifica dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, uniformati a quelli previsti per l’indennità di APE sociale - Articolo 29 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro) L’articolo 29, comma 1, della [...]

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