lavoro

INPS – Circolare 06 novembre 2018, n. 105 – Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017: sospensioni termini – Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti

INPS - Circolare 06 novembre 2018, n. 105 Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017: sospensioni termini - Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Istruzioni contabili - Variazioni [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2018, n. 28165

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 novembre 2018, n. 28165 Rapporto di lavoro - Dipendenti ministeriali - Mancato inquadramento superiore - Perdita di chance Fatti di causa La Corte d'Appello di Messina, a conferma della sentenza del Tribunale, ha rigettato il ricorso di S.C. e altri, dipendenti del Ministero della Giustizia, i quali avevano invocato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2018, n. 28152 – La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall’altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa

la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2018, n. 28136 – L’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l’art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta e diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto

l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. 297/1982.

INPS – Messaggio 02 novembre 2018, n. 4074 – Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 – fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità – dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001. Sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018

INPS - Messaggio 02 novembre 2018, n. 4074 Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 - fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità - dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27959 – Il pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è senz’altro rimborsabile dal datore di lavoro

"La quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è da questi rimborsabile, non essendo compresa né nella disciplina dell'indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) avente funzione retributiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense".

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2018, n. 28029 – Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro

Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28034 – Nei licenziamento collettivo, l’impresa che intenda cessare l’attività e licenziare tutti i dipendenti salvo un gruppo individuato in base al possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di liquidazione, deve egualmente effettuare, a pena di inefficacia del licenziamento, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 con la precisazione delle modalità di attuazione del criterio di scelta e la comparazione tra tutte le professionalità del personale in servizio rispetto allo scopo perseguito, senza che assuma rilievo l’unicità del criterio adottato ancorché concordato con le organizzazioni sindacali

"In tema di licenziamento collettivo (secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92), la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell'elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si giustifica al fine di consentire alle OO.SS. (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione. Ne consegue che la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione "elastica" di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta"

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