CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2018, n. 28165

Rapporto di lavoro – Dipendenti ministeriali – Mancato inquadramento superiore – Perdita di chance

Fatti di causa

La Corte d’Appello di Messina, a conferma della sentenza del Tribunale, ha rigettato il ricorso di S.C. e altri, dipendenti del Ministero della Giustizia, i quali avevano invocato il riconoscimento del loro diritto a essere inquadrati nell’Area della Vice dirigenza del Comparto Ministeri con decorrenza dall’entrata in vigore della legge n. 145 del 15 luglio 2002, che aveva aggiunto al d.lgs. n. 165 del 2001 l’art. 17 bis rubricato “Vice dirigenza”, possedendo i requisiti previsti dalla stessa norma.

Gli appellanti avevano domandato la condanna del Ministero a corrispondere le differenze economiche maturate in seguito al mancato inquadramento e a risarcire il danno per perdita di chance, anche in via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. L’attribuzione all’area della Vice dirigenza avrebbe dovuto costituire, infatti, secondo la difesa dei dipendenti un automatismo vista la natura precettiva dell’art. 17 bis, e, comunque la condotta dell’amministrazione era censurata anche per non avere la stessa dato impulso alla contrattazione collettiva, competente a definire in termini economici la nuova area. Le doglianze, in definitiva, attingevano linfa dal presunto mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure, della natura immediatamente precettiva della norma in contestazione e dalla conseguente negazione di una pretesa risarcitoria da danno alla professionalità, causato dall’assenza di una regolamentazione pattizia degli aspetti contrattuali della nuova figura nella prima tornata contrattuale utile.

La Corte territoriale ha ripercorso i vari passaggi normativi e giurisprudenziali collegati a una vicenda annosa, sulla quale erano intervenuti sia il Giudice ordinario sia il Giudice amministrativo, nonché la Corte Costituzionale, che aveva dichiarato la legittimità della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 17 bis introdotto con la legge 4 marzo 2009, n. 15, la quale aveva sancito la mera facoltatività dell’istituzione della nuova Area della Vice dirigenza.

Il giudizio di merito ha, pertanto concluso per la non immediata precettività della disciplina della Vice dirigenza nel comparto statale, e per la necessità che ai fini della attuazione (e regolamentazione) di detta nuova Area intervenisse, per specifica previsione della legge n. 145 del 2002, così come interpretata autenticamente dalla legge n.15 del 2009, la contrattazione collettiva nazionale sulla base di un atto di indirizzo del Ministero per la Funzione pubblica nei confronti dell’Aran, in quanto organo deputato ad assumere la rappresentanza della parte pubblica in sede contrattuale.

Dall’insussistenza di un diritto soggettivo all’inquadramento nell’Area della Vice dirigenza la Corte territoriale ha fatto discendere il rigetto di qual si voglia pretesa risarcitoria in capo agli appellanti.

La cassazione della sentenza è domandata da S.C. e altri sedici, sulla base di due motivi di ricorso. Il Ministero della Giustizia resiste con tempestivo controricorso.

Entro i termini di legge è pervenuto a questa Corte un Atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. sottoscritto dai ricorrenti e dai loro legali rappresentanti, con il quale si dà atto della perdita d’interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione del mutato quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’oggetto della controversia.

Conseguentemente il processo è estinto con compensazione delle spese in considerazione del comportamento processuale dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese.