Corte di Cassazione ordinanza n. 28165 depositata il 27 settembre 2022 – In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Ufficio dimostrare che il contribuente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, il diritto di detrazione dell’imposta relativa ad un’operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario fosse consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA