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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25561 – L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento orale è sottratta all’onere dell’impugnazione stragiudiziale in ragione dell’assenza di un atto scritto da cui l’art. 6 della I. n. 604 del 1966, anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 32 della I. 183 del 2010, possa far decorrere il termine di decadenza per proporre impugnazione

l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento orale è sottratta all'onere dell'impugnazione stragiudiziale in ragione dell'assenza di un atto scritto da cui l'art. 6 della I. n. 604 del 1966, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della I. 183 del 2010, possa far decorrere il termine di decadenza per proporre impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25739 – Contratti di apprendistato irregolari e prescrizione dei crediti contributivi

ripartizione dell'onere probatorio si pongono le singole questioni riguardanti l'efficacia probatoria degli atti prodotti dalle parti, del comportamento dalle stesse tenute fuori dal processo e nel processo medesimo e resta fermo che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze istruttorie quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25711 – La formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato

distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione

INPS – Circolare 16 ottobre 2018, n. 102 – Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti

INPS - Circolare 16 ottobre 2018, n. 102 Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti Con la presente circolare, tenuto conto dei recenti interventi legislativi in materia di Gestione separata, vengono fornite indicazioni [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25532 – Licenziamento per riduzione del personale, violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto

"ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25541 – La comunicazione ex art. 1 comma 7, Legge n. 223 /1991 cit. assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, determina l’inefficacia dei provvedimenti aziendali

La comunicazione ex art. 1 comma 7, Legge n. 223 /1991 cit. assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25540 – Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione

costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (vedi Cass. 1/2/2016 n. 1853)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25545 – In tema di natura e criteri di operatività dell’apparato sanzionatorio conseguente alle inadempienze contributive l’obbligazione relativa alle somme aggiuntive ha natura di sanzione civile e non amministrativa

sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex legepredeterminata il cui relativo credito sorge "de iurè" alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato - pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica"

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