CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25545
Contratto di apprendistato – Decadenza dalle agevolazioni contributive – Mancata partecipato alla formazione esterna – Pagamento dell’intera contribuzione
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1122/2012, la Corte d’appello di Firenze, accogliendo parzialmente l’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia-di accoglimento dell’opposizione proposta da M. di R.L. & c. s.n.c. avverso la cartella con la quale l’Inps aveva preteso il pagamento della intera contribuzione e delle sanzioni derivanti dalla decadenza dalle agevolazioni contributive relative ad un apprendista che non aveva partecipato alla formazione esterna, ha dichiarato dovuta I’intera contribuzione ma non applicabili le sanzioni previste dall’art. 53 d.lgs. n. 276 del 2003.
2. La Corte d’appello, posto che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l’art. 53 del d.lgs. n. 276/2003 aveva fissato il principio che non qualsiasi inadempimento datoriale è rilevante, ma solo quello che impedisce la realizzazione della finalità formativa, e che l’INPS non aveva provato il mancato raggiungimento delle stesse finalità formative, pur in difetto di partecipazione del lavoratore alle iniziative formative esterne poste in essere dagli enti preposti, ha ritenuto che:
a) fosse addebitabile al solo datore di lavoro la mancata comunicazione al lavoratore dell’iniziativa formativa esterna; b) la decadenza dalle agevolazioni contributive potesse dipendere solo dalla previsione dell’art. 16, comma 2, l. n. 196 del 1997, secondo cui, ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e proposte formalmente all’azienda da parte dell’amministrazione pubblica competente; c) in tale ipotesi, posto il carattere autonomo del sistema normativo che regola le conseguenze della mancata formazione esterna, non potesse essere preteso nulla oltre il pagamento dell’intera contribuzione, restando esclusa la possibilità di irrogare sanzioni.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un motivo di censura, mentre la società è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 16 della legge 196 del 1997 e dell’art. 116, ottavo comma, l. n. 388 del 2000, ritenendosi erronea la sentenza laddove ha negato la sussistenza del diritto dell’Inps a riscuotere le sanzioni civili a seguito della decadenza del datore di lavoro dal diritto al versamento della contribuzione agevolata riferita a contratto di apprendistato.
2. Il motivo è fondato. Occorre premettere che il contratto di apprendistato di cui si discute, per quanto si ricava dal ricorso e dalla sentenza impugnata, fu stipulato il 18 marzo 2005 ed è altresì definitiva, in mancanza di ricorso incidentale della società intimata, l’affermazione della decadenza dal beneficio della agevolazione contributiva correlata alla stipula del contratto di apprendistato, derivante dalla previsione contenuta nell’art. 16, comma 2, l. n. 196 del 1997, il cui testo (in vigore sino dal 1° gennaio 2001 al 24 ottobre 2011) ratione temporis prevedeva che: <<Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente […]>>. Dunque, la questione sottesa al motivo è quella della applicabilità alla fattispecie, caratterizzata da un pacifico parziale adempimento dell’obbligo contributivo realmente dovuto in applicazione del citato articolo 16, comma 2, l. n. 196 del 1997, delle sanzioni civili aggiuntive previste dall’art. 116 della legge n. 388 del 2000.
3. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare, in tema di natura e criteri di operatività dell’apparato sanzionatorio conseguente alle inadempienze contributive, (vd. da ultimo Cass. n. 16262 del 2018) che l’obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 1 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323).
4. La funzione essenzialmente risarcitoria, volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 254 del 2014) ed in più occasioni questa Corte ha ribadito, sia pure al fine di individuare il regime prescrizionale applicabile, e con indirizzo prevalente, che le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetta, al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).
5. Inoltre, come già rilevato da Cass. n. 30363 del 2017 cit., qualora si ritenesse una natura diversa delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, in ragione della diversità di disciplina, dei diversi presupposti che ne scaturiscono ed anche in considerazione di espresse disposizioni di legge (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: artt. 2754 e 2788 c.c.), la diversa natura non elimina il fondamentale carattere di accessorietà, evocato dalla disciplina legislativa che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d’anno.
6. La connotazione di accessorietà non significa, peraltro, l’attribuzione alle somme aggiuntive della medesima natura degli interessi civilistici, caratterizzati dall’elemento della periodicità (da qui il discrimine, posto nelle già citate decisioni di legittimità, dell’inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4).
7. Anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex legepredeterminata il cui relativo credito sorge “de iurè” alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato – pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”.
8. L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad escludere un’interpretazione della richiamata disposizione dell’art. 16, comma due, l. n. 196 del 1997 che da una parte affermi la pienezza della contribuzione dovuta, in luogo di quella agevolata versata, relativa ad un contratto di apprendistato non rispondente oggettivamente al tipo per difetto di formazione esterna, e che dall’altra non includa le sanzioni civili tra le conseguenze del pagamento agevolato in luogo di quello pieno.
9. Del resto, quanto all’ inquadramento in termini di evasione e non di omissione dell’inadempimento contributivo in questione, (vd. Cass. 15.1.2003, n. 533 e Cass. 2.10.2003, n. 14727), va precisato che il non corretto adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi da parte del datore di lavoro – in ipotesi di mancata realizzazione della fattispecie legale che legittima il pagamento della contribuzione agevolata – non può certo emergere dalla documentazione aziendale, né dalle denunce effettuate dal datore (come invece si verifica nell’ipotesi della omissione), richiedendo invece un’attività ispettiva, quale quella in effetti svolta nel caso di specie, diretta ad appurare l’effettività e regolarità del rapporto dì apprendistato.
10. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che giudicherà dell’entità della pretesa dell’Inps relativa al pagamento delle sanzioni civili di cui alla cartella opposta, in applicazione dei principi sopra esposti, regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
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