CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18144 depositata il 26 giugno 2023 – Nelle ipotesi di rigetto implicito della questione la conseguente censurabilità della relativa statuizione mediante ricorso per cassazione deve aversi non già per omessa pronunzia, bensì in termini di violazione di legge o come difetto di motivazione. L’importatore è, in caso di ripresa conseguente a rettifica della dichiarazione doganale, il primo destinatario del provvedimento sanzionatorio, ex art. 303 del T.U.L.D., mentre si pone la questione della sussistenza di una eventuale responsabilità solidale solamente con riferimento al rappresentante che cura la detta dichiarazione in dogana, a seconda della natura (diretta o indiretta) di tale rappresentanza