lavoro

Legittimo il licenziamento per condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il dipendente è tenuto anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro

Legittimo il licenziamento per condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il dipendente è tenuto anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro

Art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio – Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 Art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio Facendo seguito alla circ. n. 4/2024 ed acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del [...]

Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura – Sospensione del versamento dei contributi per la valutazione di compatibilità della misura con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato – Articolo 2 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 – INPS – Messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024

INPS - Messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024 Articolo 2 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 - Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura - Sospensione del versamento dei contributi per la valutazione di compatibilità della misura con la normativa comunitaria in [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30314 depositata il 25 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31719 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

Il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce di tale servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro

Il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce di tale servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 31712 depositata il 10 dicembre 2024 – Il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per il lavoro domenicale non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall’ordinamento ai lavoratori domenicali

Il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per il lavoro domenicale non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall'ordinamento ai lavoratori domenicali

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