CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29768 depositata il 19 novembre 2024 – In considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e dell’interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011) e succ. mod. e integraz. (tra cui, in specie, l’art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, conv. con l. n. 135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte dell’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., non può consentire all’optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 201/2011, cit.
In considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e dell’interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011) e succ. mod. e integraz. (tra cui, in specie, l’art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, conv. con l. n. 135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte dell’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., non può consentire all’optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 201/2011, cit.