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Indennità di disoccupazione agricola in competenza 2025 – Articolo 10-bis, comma 2, del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2025, n. 113 – Equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, dei periodi di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 – INPS – Circolare n. 149 del 3 dicembre 2025

INPS - Circolare n. 149 del 3 dicembre 2025 Indennità di disoccupazione agricola in competenza 2025 - Articolo 10-bis, comma 2, del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2025, n. 113 - Equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, dei periodi di cassa [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30823 depositata il 24 novembre 2025 – Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l’eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l'eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30476 depositata il 19 novembre 2025 – In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30459 depositata il 18 novembre 2025 – La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 2665 depositata il 23 marzo 1997 – Il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Datore di lavoro: autonomia di scelta del CCNL e limiti giuridici tra comportamento concludente e coerenza sistemica

Le ordinanze n. 7203 del 18 marzo 2024 e n. 27719 del 17 ottobre 2025 segnano un ulteriore passo nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di individuazione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Tale evoluzione si colloca all’interno del più ampio dibattito sulla natura del contratto collettivo di diritto comune [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 27719 depositata il 17 ottobre 2025 – Nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato

Nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 7203 depositata il 18 marzo 2024 – L’ordinamento in vigore consente al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare

L’ordinamento in vigore consente al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare

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