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Domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori agricoli dipendenti – Rilascio dei tracciati per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2025 – INPS – Messaggio n. 3704 del 4 dicembre 2025

INPS - Messaggio n. 3704 del 4 dicembre 2025 Domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori agricoli dipendenti - Rilascio dei tracciati per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2025 Con il presente messaggio si comunica che, in ottemperanza all’Accordo Tecnico-Operativo tra l’INPS e gli Istituti di patronato [...]

INPS – Messaggio 04 dicembre 2025, n. 3703 Contribuzione in agricoltura – Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Comunicazione esito controlli – Istanza di riesame Facendo seguito al messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024, con il presente messaggio si comunica che sono stati completati i controlli ex post per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’accesso all’esonero parziale dei contributi previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati. È possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”, accedendo sul sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS). Avverso tali provvedimenti, è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Riesame”. Si precisa che, nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. In tale caso, l’utente è tenuto a rappresentare la necessità di riproporre l’istanza di riesame attraverso la funzione “Com. bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi” – INPS – Messaggio n. 3703 del 4 dicembre 2025

INPS - Messaggio n. 3703 del 4 dicembre 2025 Contribuzione in agricoltura - Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Comunicazione esito controlli - Istanza di riesame Facendo seguito al messaggio n. 2406 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31188 depositata il 28 novembre 2025 – La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento

La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30780 depositata il 23 novembre 2025 – In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l’entitanche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entitanche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30331 depositata il 17 novembre 2025 – Per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca

Per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31208 depositata il 30 novembre 2025 – Qualora venga dedotto in giudizio l’omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

Qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21210 depositata il 30 novembre 2025 – Il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione

Il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31181 depositata il 28 novembre 2025 – In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 – applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 - applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

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