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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31312 depositata il 1° dicembre 2025 – Qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente

Qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali – Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso – INPS – Messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025

INPS - Messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025 Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali - Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti Premessa L’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del Lavoro [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31237 depositata il 30 novembre 2025 – L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30743 depositata il 21 novembre 2025 – Non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Corte Costituzionale sentenza n. 123 depositata il 28 dicembre 1962 – Lo sciopero di cui all’art. 40 è legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, secondo si può desumere, fra l’altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo terzo della prima parte della Costituzione, che si intitola, appunto, ai rapporti economici. È tuttavia da chiarire che la tutela concessa a tali rapporti non può rimanere circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo stesso

Lo sciopero di cui all'art. 40 è legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, secondo si può desumere, fra l'altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo terzo della prima parte della Costituzione, che si intitola, appunto, ai rapporti economici. È tuttavia da chiarire che la tutela concessa a tali rapporti non può rimanere circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo stesso.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13537 depositata il 15 maggio 2024 – Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca

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