lavoro

Modifiche alle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi e al nomenclatore tariffario introdotte dal decreto ministeriale 2 aprile 2026 – Circolare n. 28 del 12 giugno 2026 dell’INAIL

INAIL - Circolare n. 28 del 12 giugno 2026 Modifiche alle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi e al nomenclatore tariffario introdotte dal decreto ministeriale 2 aprile 2026 Quadro normativo - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17720 depositata il 3 giugno 2026 – Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18848 depositata il 10 giugno 2026 – La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio

La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17713 depositata il 3 giugno 2026 – In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l’impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell’ultimo contratto della serie, il giudicato sull’intervenuta decadenza dall’impugnativa dei contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione

In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione

Bonus giovani, donne e ZES: al via le domande – Indicazioni operative e modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso UNIEMENS – INPS – Comunicato del 12 giugno 2026

INPS - Comunicato del 12 giugno 2026 Bonus giovani, donne e ZES: al via le domande - Indicazioni operative e modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso UNIEMENS Al via le domande per il Bonus giovani, il Bonus donne e il Bonus ZES. Con il messaggio 11 giugno 2026, n. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17283 depositata il 1° giugno 2026 – Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ai fini dell’applicabilità della tutela reale piena, rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi di nullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla stessa norma”, escludendo in radice che “il rilevante ritardo di due anni nella contestazione dell’addebito disciplinare rispetto ai fatti in precedenza accertati possa integrare una causa di nullità o inefficacia del licenziamento sanzionabile con l’ordine  di reintegra di cui al primo comma del novellato art. 18 della legge n. 300/70

Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ai fini dell'applicabilità della tutela reale piena, rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi di nullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla stessa norma”, escludendo in radice che “il rilevante ritardo di due anni nella contestazione dell'addebito disciplinare rispetto ai fatti in precedenza accertati possa integrare una causa di nullità o inefficacia del licenziamento sanzionabile con l'ordine  di reintegra di cui al primo comma del novellato art. 18 della legge n. 300/70

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17527 depositata il 3 giugno 2026 – Sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva

La tempestività della contestazione disciplinare tra conoscenza effettiva, prudente indugio e condotte extralavorative

Abstract Il contributo esamina il requisito della tempestività della contestazione disciplinare alla luce dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, 11 giugno 2026, n. 19193, collocandola nel più ampio percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità in materia di immediatezza relativa. L’analisi muove dalla distinzione tra mera conoscibilità e conoscenza effettiva e sufficientemente circostanziata del fatto [...]

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