lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30613 depositata il 28 novembre 2024 – L’assenza di qualunque scrupolo per le esigenze aziendali in chi ricopre il ruolo di direttore del punto vendita esclude la riconducibilità della condotta alle norme collettive che puniscono con sanzione conservativa l’assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, non viene in rilievo la sola assenza ingiustificata ma una condotta di vero e proprio abuso del diritto

L'assenza di qualunque scrupolo per le esigenze aziendali in chi ricopre il ruolo di direttore del punto vendita esclude la riconducibilità della condotta alle norme collettive che puniscono con sanzione conservativa l’assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, non viene in rilievo la sola assenza ingiustificata ma una condotta di vero e proprio abuso del diritto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29397 depositata il 14 novembre 2024 – Nell’ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore

Nell’ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30551 depositata il 27 novembre 2024 – Il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa

Il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa

In tema di infortuni sul lavoro, se il danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento, si configura tra gli stessi una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c.

In tema di infortuni sul lavoro, se il danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento, si configura tra gli stessi una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c.

Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda – Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160 – INPS – Circolare n. 99 del 26 novembre 2024

INPS - Circolare n. 99 del 26 novembre 2024 Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160 - Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti delle [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro Sentenza n. 29787 depositata il 19 novembre 2024 – La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita

La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 29400 depositata il 14 novembre 2024 – Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

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