lavoro

Le norme interne e comunitarie dettate a tutela degli individui con disabilità impongono, in capo al datore, un obbligo di accomodamenti ragionevoli nei confronti del dipendente portatore di handicap, pertanto, è imprescindibile valutare la consistenza degli accomodamenti ragionevoli che avrebbe potuto apportare il datore in risposta alla richiesta del lavoratore disabile, al fine di valutare se il rifiuto da quest’ultimo opposto risulti contrario o meno a buona fede

Le norme interne e comunitarie dettate a tutela degli individui con disabilità impongono, in capo al datore, un obbligo di accomodamenti ragionevoli nei confronti del dipendente portatore di handicap, pertanto, è imprescindibile valutare la consistenza degli accomodamenti ragionevoli che avrebbe potuto apportare il datore in risposta alla richiesta del lavoratore disabile, al fine di valutare se il rifiuto da quest’ultimo opposto risulti contrario o meno a buona fede

Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 28798 depositata l’ 8 novembre 2024 – Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28927 depositata l’ 11 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito

In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito

INPS – Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024 – Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro di cui agli articoli 10 e 12, comma 10, del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Rilascio dell’applicativo per il pagamento diretto del contributo previsto per le attività di mediazione – Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023

INPS - Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024 Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 - Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28929 depositata l’ 11 novembre 2024 – L’espressione adoperata dall’art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio “ad ogni effetto”, quindi anche ai fini della “contestazione” disciplinare

L’espressione adoperata dall’art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio “ad ogni effetto”, quindi anche ai fini della “contestazione” disciplinare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28821 depositata l’ 8 novembre 2024 – Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 – con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio; l’ente previdenziale non può neanche accettare i contributi prescritti e se li accetta il pagamento, anche spontaneo, è indebito e chi ha versato può ripetere la somma

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 – con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio; l’ente previdenziale non può neanche accettare i contributi prescritti e se li accetta il pagamento, anche spontaneo, è indebito e chi ha versato può ripetere la somma

Con la cessione del contratto ai sensi degli art. 1406 e seg. del c.c. si trasmettono non solo debiti e crediti, ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all’esistenza del contratto, ivi compresa l’efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale

Con la cessione del contratto ai sensi degli art. 1406 e seg. del c.c. si trasmettono non solo debiti e crediti, ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all'esistenza del contratto, ivi compresa l'efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale

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