lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23111 depositata il 26 agosto 2024 – Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1°.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1°.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 20891 depositata il 26 luglio 2024 – In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, st. lav. comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo)

In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav. comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo)

Illegittimo il licenziamento del lavoratore per utilizzo di certificati medici falsi se non abbia contribuito a falsificare la certificazione medica

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 20891 depositata il 26 luglio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giustificare l'assenza con certificati medici falsi, ha ribadito il principio secondo cui "... in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. [...]

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 2, sentenza depositata l’ 11 luglio 2024, causa n. 196 – C-196/23 – L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, in materia di licenziamenti collettivi, ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come “licenziamento collettivo” e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, in materia di licenziamenti collettivi, ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come "licenziamento collettivo" e non richiede, quindi, l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22897 depositata il 19 agosto 2024 – Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall’art. 83 dello stesso d.P.R. si riferisce solo a quell’aggravamento che è identificabile come una natura le progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione.

Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall'art. 83 dello stesso d.P.R. si riferisce solo a quell'aggravamento che è identificabile come una natura le progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione.

Rientra nella copertura assicurativa RCO, stipulata dal datore di lavoro effettivo, anche il dipendente in forza di una illecita interposizione di manodopera

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 21204 depositata il 30 luglio 2024, intervenendo in tema di validità della polizza RCO per il danno differenziale per dipendenti interposti, ha affermato il principio di diritto secondo cui "L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 21204 depositata il 30 luglio 2024 – L’interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l’instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l’ente previdenziale e l’utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all’attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali

L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi – INAIL – Circolare n. 23 del 3 settembre 2024

INAIL - Circolare n. 23 del 3 settembre 2024 Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi - Quadro Normativo - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro [...]

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