lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23165 depositata il 27 agosto 2024 – Nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva

Nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23040 depositata il 22 agosto 2024 – Il tardato esercizio dell’opzione tra i trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’erogazione dell’indennità.

Il tardato esercizio dell’opzione tra i trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’erogazione dell’indennità.

Incentivo assunzione disabili: come presentare la domanda – Gli enti del terzo settore e le ONLUS possono presentare la domanda per accedere all’incentivo dal 2 settembre al 31 ottobre – INPS – Comunicato del 30 agosto 2024

INPS - Comunicato del 30 agosto 2024 Incentivo assunzione disabili: come presentare la domanda - Gli enti del terzo settore e le ONLUS possono presentare la domanda per accedere all’incentivo dal 2 settembre al 31 ottobre Dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, gli enti del terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23123 depositata il 26 agosto 2024 – Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Per l’intervento del Fondo di garanzia è sufficiente che il fallimento della società datrice sia pronunciato incidentalmente dal giudice del lavoro chiamato a pronunciarsi sull’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 19591 depositata il 16 luglio 2024, intervenendo in tema di intervento del fondo di garanzia e fallimento del datore di lavoro, ha ribadito il principio secondo cui "... In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22440 depositata l’ 8 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi generali desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione

In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi generali desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione

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