Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3607 depositata il 14 febbraio 20211 – L’esclusione del diritto del personale direttivo al riposo settimanale e festivo, nonché al compenso speciale per lavoro oltre l’orario normale, sancita dalla norma testé ricordata, non ha carattere assoluto, essendo soggetta (alla stregua dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 101 del 7 maggio 1975) a limiti di ragionevolezza (con riferimento all’interesse del dipendente alla tutela della propria salute ed integrità fisico-psichica e alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività svolta), verificabili dal giudice, sempreché il superamento di essi sia stato dedotto e provato dal dirigente
L’esclusione del diritto del personale direttivo al riposo settimanale e festivo, nonché al compenso speciale per lavoro oltre l’orario normale, sancita dalla norma testé ricordata, non ha carattere assoluto, essendo soggetta (alla stregua dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 101 del 7 maggio 1975) a limiti di ragionevolezza (con riferimento all’interesse del dipendente alla tutela della propria salute ed integrità fisico-psichica e alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività svolta), verificabili dal giudice, sempreché il superamento di essi sia stato dedotto e provato dal dirigente