CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13526 depositata il 1° luglio 2016 – La liquidazione delle spese processuali, nel caso in esame riguarda l’indennità di accompagnamento, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, ma è possibile denunziare in sede di legittimità le liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13526 depositata il 1° luglio 2016 LAVORO - PREVIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONE ASSISTENZIALE - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - CAUSE D'INVALIDITA' CIVILE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - TARIFFE PROFESSIONALI Svolgimento del processo Con la sentenza n. 5246 del 2008, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di [...]