COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 1, sentenza n. 91 depositata il 31 gennaio 2024 – Gli estratti di ruolo non sono impugnabili ed il contribuente può ottenere tutela solo dopo la notifica di un atto pregiudizievole (intimazione di pagamento, pignoramento, iscrizione ipotecaria), dove può far valere la mancata notifica della cartella presupposta

Gli estratti di ruolo non sono impugnabili ed il contribuente può ottenere tutela solo dopo la notifica di un atto pregiudizievole (intimazione di pagamento, pignoramento, iscrizione ipotecaria), dove può far valere la mancata notifica della cartella presupposta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 11, sentenza n. 341 depositata il 2 febbraio 2024 – La cartella di pagamento prende luogo e sostituisce l’accertamento di irregolarità, concretizzando l’onere di impugnazione di quest’ultima a cura del privato che intende resistere alla ripresa a tassazione emessa dall’Agenzia Entrate-Riscossione, per motivi attinenti tanto alla quantificazione esecutiva della pretesa, quanto alla motivazione degli atti prodromici

La cartella di pagamento prende luogo e sostituisce l'accertamento di irregolarità, concretizzando l'onere di impugnazione di quest'ultima a cura del privato che intende resistere alla ripresa a tassazione emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione, per motivi attinenti tanto alla quantificazione esecutiva della pretesa, quanto alla motivazione degli atti prodromici

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 113 depositata il 23 gennaio 2024 – Per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest’ultima contenente l’atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all’avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche

Per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest'ultima contenente l'atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 270 depositata il 25 gennaio 2024 – Il curatore dell’eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all’eredità

Il curatore dell'eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all'eredità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 4, sentenza n. 3331 depositata il 28 dicembre 2023 – L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità

L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 5, sentenza n. 3765 depositata il 20 dicembre 2023 – Il diritto di detrazione ai fini Iva, contenuti negli articoli 19 e 19-bis del Dpr 633/72 , dispongono la detraibilità, relativa a beni o servizi acquistati o importati nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Un determinato bene è da considerarsi come utilizzato in via esclusivamente strumentale da una certa impresa se ed in quanto lo stesso rappresenta il mezzo necessario senza il quale il fine produttivo o commerciale perseguito da quell’impresa non potrebbe essere raggiunto

Il diritto di detrazione ai fini Iva, contenuti negli articoli 19 e 19-bis del Dpr 633/72 , dispongono la detraibilità, relativa a beni o servizi acquistati o importati nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Un determinato bene è da considerarsi come utilizzato in via esclusivamente strumentale da una certa impresa se ed in quanto lo stesso rappresenta il mezzo necessario senza il quale il fine produttivo o commerciale perseguito da quell'impresa non potrebbe essere raggiunto

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 3, sentenza n. 1033 depositata il 15 dicembre 2023 – Il giudicato penale non esplica efficacia vincolante nel processo tributario. In quest’ultimo, infatti, da un lato vigono limitazioni alla prova e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, benché i fatti accertati in sede penale siano identici a quelli per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento, gli stessi non hanno autonoma potestà nel separato giudizio tributario. In base a tali principi, più volte fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità

Il giudicato penale non esplica efficacia vincolante nel processo tributario. In quest’ultimo, infatti, da un lato vigono limitazioni alla prova e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, benché i fatti accertati in sede penale siano identici a quelli per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento, gli stessi non hanno autonoma potestà nel separato giudizio tributario. In base a tali principi, più volte fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 3, sentenza n. 1040 depositata il 15 dicembre 2023 – Quando la cartella di pagamento è notificata via pec, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica

Quando la cartella di pagamento è notificata via pec, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica

Torna in cima