Corte CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 novembre 2020, n. C-302/19 – L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 01 dicembre 2020, n. C-815/18 – La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada

La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 novembre 2020 , n. C-734/19 – Il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 12 novembre 2020 , n. C-734/19 Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Abbandono dell’attività inizialmente prevista - Rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta a monte - Attività immobiliare 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 26 novembre 2020, n. C-787/18 – La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell’articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che il cedente di un bene immobile non è tenuto a procedere alla rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a monte in una situazione in cui il cessionario utilizzerà tale bene immobile solo per operazioni che danno diritto a detrazione, impone altresì al cessionario di procedere alla rettifica di tale detrazione per la restante durata del periodo di rettifica, qualora egli ceda, a sua volta, il bene immobile di cui trattasi ad un terzo che non lo utilizzerà per operazioni siffatte

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 26 novembre 2020, n. C-787/18 Rinvio pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione - Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 novembre 2020 , n. C-734/19 – Il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile

il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 18 novembre 2020, n. C-463/19 – Gli articoli 14 e 28 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 non ostano alla disposizione di un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità

Gli articoli 14 e 28 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 non ostano alla disposizione di un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 novembre 2020, n. C-300/19 – Al fine di valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l’esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di 30 o di 90 giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto, e durante i quali si è verificato il maggior numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, ai sensi della stessa disposizione

Al fine di valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l’esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di 30 o di 90 giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto, e durante i quali si è verificato il maggior numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, ai sensi della stessa disposizione

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 15 ottobre 2020, n. C-335/19 – L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell’IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch’esso ancora registrato quale soggetto passivo dell’IVA

L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell’IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch’esso ancora registrato quale soggetto passivo dell’IVA

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