L’articolo 63, paragrafo 1, e l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE ostano a una normativa tributaria di uno Stato membro la cui applicazione comporti che un contribuente residente in tale Stato membro perda una parte delle agevolazioni fiscali concesse da quest’ultimo, per il motivo che tale contribuente percepisce redditi provenienti da un appartamento di cui è proprietario in un altro Stato membro, imponibili in quest’ultimo ed esenti da imposizione nel primo Stato membro in forza di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni.
Leggi tuttoCORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 15 luglio 2021, n. C-241/20 – L’articolo 63, paragrafo 1, e l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE ostano a una normativa tributaria di uno Stato membro la cui applicazione comporti che un contribuente residente in tale Stato membro perda una parte delle agevolazioni fiscali concesse da quest’ultimo, per il motivo che tale contribuente percepisce redditi provenienti da un appartamento di cui è proprietario in un altro Stato membro, imponibili in quest’ultimo ed esenti da imposizione nel primo Stato membro in forza di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni.
il 20 Luglio, 2021in Corte CE-UE, TRIBUTItags: agevolazioni fiscali, CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE
CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 01 luglio 2021, n. C-521/19 – Qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione
il 8 Luglio, 2021in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
Qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione
Leggi tuttoCORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 24 giugno 2021, n. C-550/19 – Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato
il 30 Giugno, 2021in Corte CE-UE, lavorotags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, lavoro
CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 24 giugno 2021, n. C-550/19 «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – […]
Leggi tuttoCORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 17 giugno 2021, n. C-58/20 e C-59/20 – L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate
il 19 Giugno, 2021in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate
Leggi tuttoCORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 03 giugno 2021, n. C-182/20 – Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata.
il 4 Giugno, 2021in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata.
Leggi tuttoCORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 maggio 2021, n. C-4/20 – L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare, oltre all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo su tale importo, qualora sia accertato che, nell’esercitare essa stessa il suo diritto a detrazione, tale persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto tale imposta
il 26 Maggio, 2021in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare, oltre all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo su tale importo, qualora sia accertato che, nell’esercitare essa stessa il suo diritto a detrazione, tale persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto tale imposta
Leggi tuttoCORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 22 aprile 2021, n. C-703/19 – Rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering» la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ove il cliente finale scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto.
il 30 Aprile, 2021in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
Rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering» la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ove il cliente finale scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto.
Leggi tuttoCORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 marzo 2021, n. C-907/19 – L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA
il 30 Marzo, 2021in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA
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