LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30278 depositata il 25 novembre 2024 – Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30722 depositata il 29 novembre 2024 – In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30315 depositata il 25 novembre 2024 – La disposizione che ne disciplina la misura (l’art. 7 della legge n. 6 del 1981) ha quale riferimento non solo la prestazione già in godimento da parte del defunto ma anche a quella “che sarebbe spettata al medesimo”. Con tale espressione deve intendersi perciò anche quel trattamento del quale l’assicurato avesse maturato i requisiti al momento del decesso pur non avendo presentato la relativa domanda

La disposizione che ne disciplina la misura (l’art. 7 della legge n. 6 del 1981) ha quale riferimento non solo la prestazione già in godimento da parte del defunto ma anche a quella “che sarebbe spettata al medesimo”. Con tale espressione deve intendersi perciò anche quel trattamento del quale l’assicurato avesse maturato i requisiti al momento del decesso pur non avendo presentato la relativa domanda

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30735 depositata il 29 novembre 2024 – L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità, se non nei limiti di un evidente vizio logico o giuridico nella motivazione

L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità, se non nei limiti di un evidente vizio logico o giuridico nella motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30729 depositata il 29 novembre 2024 – Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale (una relata di notifica, un verbale di udienza, una comunicazione formale) dell’evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo

Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale (una relata di notifica, un verbale di udienza, una comunicazione formale) dell’evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31064 depositata il 4 dicembre 2024 – Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto

Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30555 depositata il 27 novembre 2024 – Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica

Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Sentenza n. 30540 depositata il 27 novembre 2024 – In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre – se l’atto ha carattere recettizio – la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l’atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

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