LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32121 depositata il 12 dicembre 2024 – La legge n. 218/1995, recante riforma della disciplina del diritto internazionale privato il cui oggetto è costituito da fattispecie qualificabili per mezzo di istituti giuridici regolati dal codice civile e dalle norme ad esso complementari

La legge n. 218/1995, recante riforma della disciplina del diritto internazionale privato il cui oggetto è costituito da fattispecie qualificabili per mezzo di istituti giuridici regolati dal codice civile e dalle norme ad esso complementari

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31620 depositata il 9 dicembre 2024 – Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31961 depositata l’ 11 dicembre 2024 – L’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione che integri la violazione dell’art. 132 c.p.c., fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente

L'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione che integri la violazione dell’art. 132 c.p.c., fermo l'onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32127 depositata il 12 dicembre 2024 – La NASPI va qualificata giuridicamente come prestazione previdenziale non pensionistica, sicché soggiace all’onere della presentazione d’una domanda amministrativa da parte dell’interessato

La NASPI va qualificata giuridicamente come prestazione previdenziale non pensionistica, sicché soggiace all’onere della presentazione d’una domanda amministrativa da parte dell’interessato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32147 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30720 depositata il 29 novembre 2024 – La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini passa attraverso l’espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l’applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà»; l’altra condizione attiene alla c.d. «immediatezza della reazione»

La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà»; l'altra condizione attiene alla c.d. «immediatezza della reazione»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30718 depositata il 29 novembre 2024 – Il ricorso che non è stato oggetto di effettiva trattazione costituisce un incompiuto esercizio della giurisdizione con conseguente necessità di procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido

Il ricorso che non è stato oggetto di effettiva trattazione costituisce un incompiuto esercizio della giurisdizione con conseguente necessità di procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido

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