LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32280 depositata il 13 dicembre 2024 – Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 DPR nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod.pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione

Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 DPR nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod.pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32141 depositata il 12 dicembre 2024 – Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolge il proprio lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2, sezione A, del regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione n. 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera

Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolge il proprio lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell'indennità di disoccupazione a carico dell'ente previdenziale italiano, spetta l'indennità di maternità alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia, ai sensi dell'allegato 2, sezione A, del regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione n. 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31964 depositata l’ 11 dicembre 2024 – L’art. 2, legge n. 604 del 1966, nel prescrivere, a pena di inefficacia, l’obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento, non richiede l’uso di formule o modalità specifiche, purché la volontà datoriale di porre fine al rapporto sia chiara ed univoca, ai fini della tutela dell’affidamento del destinatario su cui grava l’onere di una tempestiva impugnazione

L’art. 2, legge n. 604 del 1966, nel prescrivere, a pena di inefficacia, l’obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento, non richiede l’uso di formule o modalità specifiche, purché la volontà datoriale di porre fine al rapporto sia chiara ed univoca, ai fini della tutela dell’affidamento del destinatario su cui grava l’onere di una tempestiva impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32007 depositata l’ 11 dicembre 2024 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e all’esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022, l’accertamento del giudice che prelude all’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, St. Lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e all'esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022, l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, St. Lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31504 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Il giudizio concernente la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta e l’insorgenza di una malattia professionale costituisce un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito

Il giudizio concernente la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta e l’insorgenza di una malattia professionale costituisce un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31551 depositata il 9 dicembre 2024 – In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l’accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario

In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31452 depositata il 7 dicembre 2024 – Per l’indebito in materia contributiva previdenziale l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

Per l’indebito in materia contributiva previdenziale l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

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