LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9384 depositata l’ 8 aprile 2024 – Nel caso di assenza per malattia non è esclusala possibilità per il lavoratore di svolgere un’altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o un aggravamento

Nel caso di assenza per malattia non è esclusala possibilità per il lavoratore di svolgere un'altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o un aggravamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9437 depositata il 9 aprile 2024 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità

L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata l’8 aprile 2024, n. 9372 – L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini

L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7356 depositata il 19 marzo 2024 – La prestazione personale dell’avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta “ferma”, secondo il citato parere di risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito

La prestazione personale dell’avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta “ferma”, secondo il citato parere di risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9380 depositata l’ 8 aprile 2024 – La necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia – per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell’indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia

La necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia - per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell'indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all'esposizione del personale di radiologia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9494 depositata il 9 aprile 2024 – In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9339 depositata l’ 8 aprile 2024 – In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9327 depositata l’ 8 aprile 2024 – La comunicazione di cancelleria, recante il testo integrale della sentenza pubblicata, era idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per ricorrere in cassazione ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012, avverso la stessa sentenza

La comunicazione di cancelleria, recante il testo integrale della sentenza pubblicata, era idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per ricorrere in cassazione ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012, avverso la stessa sentenza

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