LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31882 depositata il 7 dicembre 2025 – La denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, mentre l’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis

La denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, mentre l’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31930 depositata l’ 8 dicembre 2025 – Nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice

Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31928 depositata l’ 8 dicembre 2025 – Il giudice dell’opposizione investito dell’accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, [deve] verificare se sussiste[..] o meno una reciproca soccombenza tra l’Istituto previdenziale e il richiedente, ai fini della liquidazione delle spese, che si debbono riferire sempre, all’esito finale del giudizio di merito

Il giudice dell’opposizione investito dell’accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, [deve] verificare se sussiste[..] o meno una reciproca soccombenza tra l’Istituto previdenziale e il richiedente, ai fini della liquidazione delle spese, che si debbono riferire sempre, all’esito finale del giudizio di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31900 depositata il 7 dicembre 2025 – E’ inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni

E' inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31251 depositata il 30 novembre 2025 – Il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito

Il decreto di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito

Torna in cima