LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5794 depositata il 24 febbraio 2023 – La disciplina dettata dall’art. 1399 cod. civ. – che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso da soggetto privo del potere di rappresentanza – è applicabile, in virtù dell’art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento

La disciplina dettata dall'art. 1399 cod. civ. - che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso da soggetto privo del potere di rappresentanza - è applicabile, in virtù dell'art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 5599 depositata il 23 febbraio 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5471 depositata il 22 febbraio 2023 – La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può costituire nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova (la cosiddetta pista probatoria) suscettibile di essere integrato da ulteriori acquisizioni processuali attraverso l’esercizio del potere del giudice previsto dagli art. 421 437 c.p.c.. Il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello, nell’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 437 c.p.c., può sempre ammettere eccezionalmente detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può costituire nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova (la cosiddetta pista probatoria) suscettibile di essere integrato da ulteriori acquisizioni processuali attraverso l'esercizio del potere del giudice previsto dagli art. 421 437 c.p.c.. Il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello, nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., può sempre ammettere eccezionalmente detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5467 depositata il 22 febbraio 2023 – Obbligo dell’Amministrazione di adottare l’atto deliberativo di scorrimento della graduatoria

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 5467 depositata il 22 febbraio 2023 Lavoro - Concorso - Atto deliberativo conclusivo di scorrimento della graduatoria - Obbligo dell'Amministrazione di adottare l'atto deliberativo - Inammissibilità del ricorso  Fatti di causa Con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., ritualmente notificato il 30 ottobre 2020, tenuto conto della [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 5614 depositata il 23 febbraio 2023 – Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dall’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo quando l’Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere

Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo quando l'Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5244 depositata il 20 febbraio 2023 – In tema di malattia il rapporto può essere risolto solo se e quando siano decorsi i periodi predeterminati, non potendosi consentire la possibilità di irrogare un licenziamento assoggettandolo alla condizione di un futuro superamento del termine di comporto

In tema di malattia il rapporto può essere risolto solo se e quando siano decorsi i periodi predeterminati, non potendosi consentire la possibilità di irrogare un licenziamento assoggettandolo alla condizione di un futuro superamento del termine di comporto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 5598 depositata il 23 febbraio 2023 – In tema di dimissioni volontarie la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere influenzate “da ragioni collegate alla specifica situazione che induce a privilegiare esigenze di tutela della prole rispetto alla stabilità dell’occupazione lavorativa” e che possano essere indotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente.

In tema di dimissioni volontarie la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all'iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere influenzate "da ragioni collegate alla specifica situazione che induce a privilegiare esigenze di tutela della prole rispetto alla stabilità dell'occupazione lavorativa" e che possano essere indotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente.

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