LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33631 – In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione “per relationem” ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento

In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33580 – In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, costituisce “violazione delle procedure” e dà luogo alla tutela indennitaria, quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento; viceversa, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità

In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, costituisce "violazione delle procedure" e dà luogo alla tutela indennitaria, quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento; viceversa, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all'annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31071 – Chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

Chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2021, n. 32760 – Nel precedente quadro normativo l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 i dati acquisiti dal datore di lavoro nell’ambito dei suddetti controlli difensivi non potevano essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore

Nel precedente quadro normativo l'entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 i dati acquisiti dal datore di lavoro nell'ambito dei suddetti controlli difensivi non potevano essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2021, n. 32942 – La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del 10 comma dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica

La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del 10 comma dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2021, n. 32473 – L’indennizzabilità non consegue alla mera circostanza che l’infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell’anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell’evento quanto l’esposizione a rischio dell’assicurato. Per cui è da escludere la indennizzabilità dell’infortunio durante la pausa al di fuori dell’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè

L'indennizzabilità non consegue alla mera circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell'anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione a rischio dell'assicurato. Per cui è da escludere la indennizzabilità dell'infortunio durante la pausa al di fuori dell’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2021, n. 32951 – Lo strumento dell’esonero dalle spese di lite del lavoratore soccombente costituisce un meccanismo atto a neutralizzare la minore resistenza del lavoratore stesso, venendo pertanto a porsi quale mezzo di ripristino di una uguaglianza che, seppure esistente sul piano formale, è suscettibile di cadere ove il rischio del processo, apparendo troppo gravoso, distolga il soggetto dal far valere le sue pur fondate pretese

Lo strumento dell'esonero dalle spese di lite del lavoratore soccombente costituisce un meccanismo atto a neutralizzare la minore resistenza del lavoratore stesso, venendo pertanto a porsi quale mezzo di ripristino di una uguaglianza che, seppure esistente sul piano formale, è suscettibile di cadere ove il rischio del processo, apparendo troppo gravoso, distolga il soggetto dal far valere le sue pur fondate pretese

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