LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19055 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19052 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, ai fini del decorso del termine prescrizionale, deve essere rapportato non alla qualifica formalmente attribuita al dipendente ma a quella effettivamente spettante

Il regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, ai fini del decorso del termine prescrizionale, deve essere rapportato non alla qualifica formalmente attribuita al dipendente ma a quella effettivamente spettante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18806 depositata il 9 luglio 2025 – L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18658 depositata l’ 8 luglio 2025 – Benché non esista l’obbligo di accogliere l’istanza di discussione orale della causa, occorre tuttavia che a giustificazione della scelta di rigetto venga addotta l’esistenza di una ragione di carattere organizzativo

Benché non esista l’obbligo di accogliere l’istanza di discussione orale della causa, occorre tuttavia che a giustificazione della scelta di rigetto venga addotta l’esistenza di una ragione di carattere organizzativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18532 depositata il 7 luglio 2025 – Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010

Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18367 depositata il 5 luglio 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18367 depositata il 5 luglio 2025 Lavoro - Indennità di maternità - Prova dell’effettivo pagamento - Attestazione di conformità - Restituzione dell’indennità indebitamente erogata - Decadenza - Indebito oggettivo - Documento elettronico - Cassetto previdenziale del cittadino - Rigetto Rilevato che Con sentenza del giorno 6.12.2019 n. 1253, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza ordinanza n. 19051 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18647 depositata l’ 8 luglio 2025 – In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante

In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante

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