CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13181 depositata il 18 maggio 2025 – L’agente commerciale perde il diritto all’erogazione delle indennità di cui all’AEC o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entra un anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far valere i propri diritti”, in coerenza con quanto ha più volte affermato questa Corte giudicando che un congruo termine di decadenza, quale quello di un anno, non può ritenersi in alcun modo pregiudicare i diritti del lavoratore
L’agente commerciale perde il diritto all’erogazione delle indennità di cui all’AEC o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entra un anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far valere i propri diritti”, in coerenza con quanto ha più volte affermato questa Corte giudicando che un congruo termine di decadenza, quale quello di un anno, non può ritenersi in alcun modo pregiudicare i diritti del lavoratore