LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6404 depositata il 10 marzo 2025 – L’azione di regresso dell’INAIL, a seguito dell’abolizione pregiudiziale penale, è legata, infatti, soltanto all’astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell’infortunio e non al concreto accertamento dell’illecito penale

L'azione di regresso dell'INAIL, a seguito dell’abolizione pregiudiziale penale, è legata, infatti, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non al concreto accertamento dell'illecito penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6399 depositata il 10 marzo 2025 – La decadenza disciplinata dall’art. 47,comma 6, è una decadenza «mobile», in applicazione della regola generale che si rinviene nell’art. 6 del DL nr. 103 del 1991; come tale, investe solo i ratei remoti, non quelli compresi nel triennio antecedente la domanda giudiziale né quelli futuri

La decadenza disciplinata dall’art. 47,comma 6, è una decadenza «mobile», in applicazione della regola generale che si rinviene nell’art. 6 del DL nr. 103 del 1991; come tale, investe solo i ratei remoti, non quelli compresi nel triennio antecedente la domanda giudiziale né quelli futuri

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6221 depositata il 9 marzo 2025 – L’accertata ingiustificatezza del recesso non consente, da sola, di presumere il motivo illecito se non ricorrono ulteriori fatti, anche indizianti, diversi, che provano la ritorsione del datore di lavoro rispetto all’esercizio di un diritto del dipendente

L’accertata ingiustificatezza del recesso non consente, da sola, di presumere il motivo illecito se non ricorrono ulteriori fatti, anche indizianti, diversi, che provano la ritorsione del datore di lavoro rispetto all’esercizio di un diritto del dipendente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7424 depositata il 20 marzo 2025 – In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di una o più pagine nell’originale depositato comporta l’inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, che non è superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d’improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entro tale termine

In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di una o più pagine nell’originale depositato comporta l’inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, che non è superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d’improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entro tale termine

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7793 depositata il 24 marzo 2025 – La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6410 depositata l’ 11 marzo 2025 – Nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

Nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

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