LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 532 depositata il 9 gennaio 2025 – In presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, tanto più quando sia attinente ad un presupposto di rilevanza della questione e non già direttamente alla disposizione censurata, la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all’esattezza dell’interpretazione

In presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, tanto più quando sia attinente ad un presupposto di rilevanza della questione e non già direttamente alla disposizione censurata, la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all'esattezza dell'interpretazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1833 depositata il 25 gennaio 2025 – L’irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l’invalidità della sanzione stessa

L’irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l’invalidità della sanzione stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1818 depositata il 25 gennaio 2025 – Qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell’art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti

Qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell’art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1544 depositata il 22 gennaio 2025 – La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norm

La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norm

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2806 depositata il 5 febbraio 2025 – Il licenziamento per giusta causa può fondarsi su violazioni del “minimo etico” e su condotte che ledano la fiducia del datore di lavoro, anche in assenza della previa affissione del codice disciplinare, quando si tratta di violazione di norme di legge o di doveri fondamentali di lealtà e riservatezza

Il licenziamento per giusta causa può fondarsi su violazioni del “minimo etico” e su condotte che ledano la fiducia del datore di lavoro, anche in assenza della previa affissione del codice disciplinare, quando si tratta di violazione di norme di legge o di doveri fondamentali di lealtà e riservatezza

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3400 depositata il 10 febbraio 2025 – In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavòro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti

In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavòro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2058 depositata il 29 gennaio 2025 – Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 374 depositata l’ 8 gennaio 2025 – NAspi in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─ ex art. 2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga «entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell’art.9 comma 3 cit..

NAspi in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─ ex art. 2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga «entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell’art.9 comma 3 cit..

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