GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19052 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, ai fini del decorso del termine prescrizionale, deve essere rapportato non alla qualifica formalmente attribuita al dipendente ma a quella effettivamente spettante

Il regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, ai fini del decorso del termine prescrizionale, deve essere rapportato non alla qualifica formalmente attribuita al dipendente ma a quella effettivamente spettante

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18702 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile e, cioè, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b, TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, che la sede operativa dell’impresa si trova nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento e che ha subito danni effettivi cagionati dall’evento

In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile e, cioè, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b, TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, che la sede operativa dell'impresa si trova nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento e che ha subito danni effettivi cagionati dall'evento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18673 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall’Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall'Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16807 depositata il 7 agosto 2020 – L’interessato” può chiedere per “motivi legittimi” che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

L’interessato” può chiedere per “motivi legittimi” che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25167 depositata il 9 luglio 2025 – Integra il delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Integra il delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18806 depositata il 9 luglio 2025 – L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18658 depositata l’ 8 luglio 2025 – Benché non esista l’obbligo di accogliere l’istanza di discussione orale della causa, occorre tuttavia che a giustificazione della scelta di rigetto venga addotta l’esistenza di una ragione di carattere organizzativo

Benché non esista l’obbligo di accogliere l’istanza di discussione orale della causa, occorre tuttavia che a giustificazione della scelta di rigetto venga addotta l’esistenza di una ragione di carattere organizzativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18532 depositata il 7 luglio 2025 – Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010

Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010

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