GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18367 depositata il 5 luglio 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18367 depositata il 5 luglio 2025 Lavoro - Indennità di maternità - Prova dell’effettivo pagamento - Attestazione di conformità - Restituzione dell’indennità indebitamente erogata - Decadenza - Indebito oggettivo - Documento elettronico - Cassetto previdenziale del cittadino - Rigetto Rilevato che Con sentenza del giorno 6.12.2019 n. 1253, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18717 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di definizione agevolata delle liti, ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego non può fondarsi sulla pendenza di un procedimento penale, non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata ed avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunziato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell’Ufficio

In tema di definizione agevolata delle liti, ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego non può fondarsi sulla pendenza di un procedimento penale, non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata ed avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunziato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell'Ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18712 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità

In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza ordinanza n. 19051 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18647 depositata l’ 8 luglio 2025 – In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante

In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18531 depositata il 7 luglio 2025 – L’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all’assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d’interferire

L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18436 depositata il 7 luglio 2025 – La decadenza dell’indennità di maternità è annuale ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70, con decorrenza del relativo termine dal pagamento parziale della prestazione, senza alcuna rilevanza dei termini del procedimento amministrativo di cui all’art. 47, co.1 e 2, d.P.R. n.639

La decadenza dell’indennità di maternità è annuale ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70, con decorrenza del relativo termine dal pagamento parziale della prestazione, senza alcuna rilevanza dei termini del procedimento amministrativo di cui all’art. 47, co.1 e 2, d.P.R. n.639

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18655 depositata l’ 8 luglio 2025 – Qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto all'accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus", attesa l'inscindibilità delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

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