CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20014 depositata il 15 giugno 2026 – L’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni
L’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni