GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10946 depositata il 26 aprile 2025 – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10613 depositata il 23 aprile 2025 – Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l'eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10436 depositata il 22 aprile 2025 – Ai fini dell’art. 2. L. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al rimborso, nei limiti stabiliti da tale norma, non solo in caso di effettivo versamento di somme a titolo di IRAP, ma altresì ove egli abbia invece a suo tempo estinto il relativo debito mediante compensazione, non facendo l’art. 99 TUIR, alcun riferimento al presupposto del “versamento” sibbene a quello del “pagamento

Ai fini dell'art. 2. L. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al rimborso, nei limiti stabiliti da tale norma, non solo in caso di effettivo versamento di somme a titolo di IRAP, ma altresì ove egli abbia invece a suo tempo estinto il relativo debito mediante compensazione, non facendo l'art. 99 TUIR, alcun riferimento al presupposto del "versamento" sibbene a quello del "pagamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10384 depositata il 19 aprile 2025 – Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10345 depositata il 19 aprile 2025 – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9703 depositata il 14 aprile 2025 – In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 cod. proc. civ.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 cod. proc. civ.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9699 depositata il 14 aprile 2025 – La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9712 depositata il 14 aprile 2025 – La condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno, patito dalla controparte del litigator improbus, eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest’ultimo. Detto danno costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

La condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno, patito dalla controparte del litigator improbus, eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo. Detto danno costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.

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